Grazie al decreto rilancio è in arrivo il Maxi Bonus per la casa. Nello specifico questa manovra prevede la possibilità di avere una detrazione Irpef o Ires del 110%, suddivisa in cinque quote di pari importo. Più un bonus aggiuntivo per tutti coloro che decideranno di effettuare lavori di miglioramento energetico.
Requisiti
Il bonus sarà valido per tutti quei lavori effettuati nel periodo compreso tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. Lavori che dovranno, però, assicurare un incremento di almeno due classi energetiche dell’edificio. Oppure, qualora non fosse possibile, sarà sufficiente il raggiungimento della classe energetica più alta. «Da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (Ape), rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata».
Chi può aderire al Decreto rilancio?
Possono accedere a tale opportunità tutti i contribuenti, siano essi residenti che non residenti anche se titolari di reddito d’impresa che possiedono l’immobile dove verrà realizzato la miglioria. Al fine però di usufruire della detrazione è necessario che si tratti di condomini, Istituti delle case popolari e, nel caso di lavori eseguiti sui singoli appartamenti, le persone fisiche fuori dall’esercizio di attività di impresa.
Nel dettaglio:
- le persone fisiche;
- i contribuenti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- le associazioni tra professionisti e gli enti (pubblici e o privati) che non svolgono attività commerciale;
- i titolari di reddito d’impresa (solo con riferimento ai fabbricati utilizzati per l’attività imprenditoriale);
- i titolari di un diritto sull’immobile, i condomini (per gli interventi sulle parti comuni condominiali) e gli inquilini che usufruiscono del comodato.
In particolare, la detrazione del 110% riguarda tre differenti tipologie di bonus: ECOBONUS, SISMABONUS e IMPIANTI FOTOVOLTAICI & COLONNINE DI RICARICA.
Ecobonus
Per accedere a questo particolare tipo di incentivo che fa parte del Decreto rilancio è indispensabile effettuare almeno uno di queste tre categorie di ristrutturazione:
- Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali. I quali interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo [comma 1, lettera a) dell’art. 119]. L’ammontare delle spese riconosciute è di 60 mila Euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. Naturalmente i materiali utilizzati devono rispettare i criteri minimi emanati dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati. Per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione. Con efficienza almeno pari alla classe A. Anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici o alla microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare delle spese non superiore a 30mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. Incluse le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito. [comma 1, lettera b) dell’art. 119].
- Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore. Inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’istallazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6. Ovvero con impianti di microcogenerazione. Anche per questa modalità la detrazione è calcolata su un massimo di 30 mila euro ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito [comma 1, lettera c) dell’art. 119].
Sismabonus
Il sismabonus consiste nella possibilità di avere un’importante agevolazione fiscale per tutti quei interventi volti all’adeguamento sismico delle case, degli immobili, delle attività produttive e dei condomini. In particolare, gli interventi quali la messa in sicurezza statica o quelli che determinano il passaggio a una o due classi di rischio inferiore, salgono al 110% di detraibilità, validi sugli edifici ricadenti nelle zone sismiche 1-2-3.


Impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica
La terza tipologia per la quale è possibile usufruire della detrazione del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 riguarda l’istallazione di impianti solari fotovoltaici. Il tetto delle spese, in questo caso, è di 48mila euro. Con un vincolo di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.
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