Dopo trent’anni di attesa sembra che in Italia si stia pian piano aprendo uno spiraglio nella lotta contro le discriminazioni legate a sesso, genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità. Proprio lo scorso maggio, l’ONU aveva sollecitato il nostro paese a legiferare maggiormente in materia di discriminazioni. Anche il Parlamento Europeo è più volte intervenuto con delle risoluzioni rivolte a tutti gli stati membri, non solo all’Italia, esortando a proporre una legge contro l’omotransfobia.
Il 29 luglio 2020 è stato approvato, in commissione Giustizia, il disegno di legge che prende il nome dal suo primo firmatario nonché relatore di maggioranza del PD, Alessandro Zan. La pausa estiva ha poi interrotto la discussione iniziata alla Camera il 3 agosto. Tra le polemiche degli ultracattolici e i rinvii delle opposizioni, ieri è ripresa in Aula alla Camera la discussione del testo.
Cosa contiene il testo della legge?
La proposta di legge Zan va ad estendere la già esistente legge Mancino. Nello specifico gli articoli 604-bis e ter del codice penale, che puniscono con reclusione i reati di violenza e istigazione alla violenza per motivi razziali. Il ddl vede l’estensione della pena anche a tutti gli atti discriminatori fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere. La differenza però è che per i reati di violenza legata a motivi razziali è reato anche la sola propaganda. Per quelli compresi nella nuova legge invece l’ambito di applicazione del reato si limita a quello di istigazione.


Concretamente i due articoli, 604-bis e 604-ter, qualora la legge fosse approvata, reciterebbero più o meno così: “è punito con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere. “È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi o fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere“.
Ma per il codice penale cosa significa istigare? Quando si parla di istigazione non ci si riferisce ad una mera manifestazione di opinione ma ad una reale incitazione a commettere un reato. Dunque per parlare di istigazione, ci si deve trovare al rischio concreto di una condotta delittuosa. Sicuramente si tratta di situazioni molto delicate. Sarà infatti compito del giudice districare e stabilire se e come il reato è stato commesso. Per quanto la norma della nuova legge sia chiara ci saranno sempre un pubblico ministero, un giudice o la persona offesa che possano obiettare diversamente.
Gli ultimi aggiornamenti sulla legge contro l’omotransfobia
Oggi, dopo aver bocciato le due pregiudiziali di costituzionalità presentate da Fratelli d’Italia e Lega, la Camera approva il primo dei dieci articoli della legge contro l’omotransfobia e la misoginia. 249 deputati della maggioranza in favore e 181 contrari del centrodestra. Con un nuovo emendamento presentato dalla maggioranza inoltre, si vanno a tutelare anche i disabili dagli atti di discriminazione e violenza.
L’omofobia, intesa come atto violento o di incitamento all’odio, oggi è punita in Danimarca, Francia, Islanda, Norvegia, Paesi Bassi e Svezia. L’Italia sembra essere in ritardo dunque, rispetto agli altri stati europei. Probabilmente per motivi culturali o probabilmente perché nessuna delle due parti, quella del mondo arcobaleno e quella degli ultracattolici, ha mai ceduto ad alcun tipo di mediazione. Quello che l’Italia farebbe, approvando la legge, è semplicemente mettersi al passo coi tempi.
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